PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Per opera pubblica incompiuta si intende l'opera che non è stata completata:

          a) per mancanza di fondi;

          b) per cause tecniche;

          c) per sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge;

          d) per il fallimento dell'impresa appaltatrice;

          e) per il mancato interesse al completamento da parte del gestore.

      2. In ogni caso si considera incompiuta un'opera pubblica che non è rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dalla relazione tecnica, la cui mancanza comporta la non fruibilità dell'opera stessa da parte della collettività.

Art. 2.

      1. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture l'elenco-anagrafe nazionale delle opere pubbliche incompiute, come definite ai sensi dell'articolo 1.
      2. L'elenco-anagrafe di cui al comma 1 è articolato a livello regionale mediante l'istituzione di elenchi-anagrafe presso gli assessorati regionali competenti per le opere pubbliche.

Art. 3.

      1. Le opere pubbliche classificate incompiute sono iscritte nell'elenco-anagrafe di cui all'articolo 2 secondo una

 

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graduatoria redatta sulla base di un punteggio ottenuto dai dati relativi ad appositi studi di recupero e di riuso, effettuati secondo le norme determinate con apposito regolamento del Ministro delle infrastrutture.
      2. La redazione dell'elenco-anagrafe nazionale di cui all'articolo 2, comma 1, è eseguita contestualmente alla redazione degli elenchi-anagrafe su base regionale di cui al medesimo articolo 2, comma 2, e comprende la fissazione di criteri di adattabilità delle opere stesse ai fini del loro riuso. Tali criteri indicano, altresì, le ulteriori destinazioni a cui può essere adibita ogni singola opera.
      3. Nella fissazione dei criteri di cui al comma 2 si tiene comunque conto delle diverse competenze in materia attribuite allo Stato e alle regioni, ai fini della redazione degli elenchi-anagrafe nazionale e regionali.
      4. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce i princìpi per la fissazione dei criteri ai sensi dei commi 2 e 3.

Art. 4.

      1. Presso il Ministero delle infrastrutture è istituito un apposito fondo per la prosecuzione e per il completamento delle opere pubbliche incompiute iscritte negli elenchi-anagrafe nazionale e regionali la cui realizzazione ha i caratteri della necessità e dell'urgenza.

Art. 5

      1. I Ministeri, gli assessorati regionali e gli enti pubblici interessati alla realizzazione di nuove opere pubbliche sono tenuti, prima di procedere all'avvio delle stesse, ad accertare la possibilità di utilizzare, per le iniziative di loro interesse, opere pubbliche iscritte negli elenchi-anagrafe nazionale e regionali.

 

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Art. 6.

      1. Le opere pubbliche iscritte negli elenchi-anagrafe nazionale e regionali le quali, nell'ultimo triennio a decorrere dalla data della loro iscrizione, non sono state ritenute idonee per interventi di riadattamento o di riuso o per le quali tali interventi risultano comunque economicamente non convenienti, sono cancellate dai medesimi elenchi-anagrafe e iscritte nell'elenco degli immobili alienabili dello Stato, delle regioni e degli enti pubblici di pertinenza.